articolo Cani
Le nuove regole da rispettare quando si porta a spasso il cane freccelunedì 7 ottobre 2013  



Portare a spasso il proprio cane è, per chi ne possiede uno o più di uno, il momento di maggiore svago, sia per l’animale che per il suo amico a due zampe! Oltre alla passeggiata quotidiana e alle corse al parco cani, molte persone proprietarie di cani, si portano dietro il proprio animale anche per le commissioni quotidiane, sottolineando il forte rapporto che si crea tra una persona e un cane, amico e compagno fedele della vita quotidiana. Il 6 Settembre di quest’anno la Gazzetta Ufficiale n. 209 pubblica una nuova Ordinanza del Ministero della Salute, relativamente alla corretta gestione del proprio cane in strada.

La scelta di promulgare questa Ordinanza, dettagliata e specifica sull’argomento, deriva dalla necessità di istruire e dare delle direttive “ufficiali” per far sì che gli animali di proprietà vengano gestiti al meglio dai loro proprietari, evitando rischi di incidenti domestici e non che abbiano, come protagonisti involontari, proprio i nostri amati pets. Ma vediamo nel dettaglio quali obblighi vengono imposti in questa Ordinanza. Innanzitutto si ribadisce l’investitura diretta dei proprietari dei cani della responsabilità sia del benessere che del controllo e della conduzione del proprio cane, rispondendone direttamente in caso di lesioni o danni a persone, altri animali o cose altrui.

Questo fa sì che, predisponendo un carico di responsabilità diretto sul proprietario del cane, quest’ultimo venga direttamente chiamato in causa per il comportamento lesivo del proprio cane, aumentando, si spera, la cautela e l’attenzione rispetto alla gestione del proprio animale. La responsabilizzazione del padrone del cane si concretizza in veri e propri accorgimenti da mettere in atto quando si porta l’animale in passeggiata:
  • è obbligatorio utilizzare “guinzagli corti” (max 1,5 m.) durante la passeggiata in contesti pubblici, salvo che nelle aree cani, dove è consentito anche far sgambare il cane senza il guinzaglio
  • è obbligatorio munirsi sempre di una museruola (che sia morbida o rigida è indifferente) da far indossare al cane in caso di rischio per altri animali o persone, o se richiesto dalle autorità competenti
  • è obbligatorio affidare il proprio cane solamente a persone qualificate e che siano in grado di gestirlo nella maniera più corretta
  • è consigliato adottare o acquistare un cane con consapevolezza, avendo cura di informarsi prima sull’indole dell’animale, o su eventuali caratteristiche comportamentali proprie della razza scelta
  • è necessario far si che il cane inserito in famiglia si comporti in maniera adeguata rispetto alle altre persone e agli altri animali presenti nel contesto in cui vive
  • è obbligatorio raccogliere sempre le deiezioni solide del cane, munendosi di “paletta” o sacchetti igienici appositi, evitando di sporcare il suolo pubblico con le feci del proprio animale.
Nell’Ordinanza vengono anche previsti dei veri e propri percorsi formativi rivolti ai proprietari dei cani, corsi che si concludono con il rilascio di un “patentino”. I corsi sono organizzati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, che possono avvalersi anche della compartecipazione e del supporto tecnico degli Ordini Professionale dei Medici Veterinari, delle Facoltà di Veterinaria e delle Associazioni di protezione degli animali. I corsi non sono gratuiti, ma sono a carico del proprietario del cane.

L’Ordinanza è interessante anche per gli altri divieti riportati, in particolare per quelli relativi a tutte le attività che possano esaltare o esasperare l’aggressività dei cani (addestramento violento, incrocio di razze “pericolose” per creare esemplari dall’aggressività esaltata al massimo, doping), e per i divieti relativamente ad interventi chirurgici estetici non autorizzati (taglio della code o delle orecchie, deungulazione, estirpazione dei denti, taglio delle corde vocali). Tutti atti considerati come maltrattamento di animali e punibili dal Codice Penale. Importante è, anche, la restrizione al possedimento di un cane a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, hanno subito una condanna per delitto non colposo contro persone o patrimoni, sono minori di 18 anni o interdetti e inabili per infermità mentale.

Queste ultime sono novità positive: da sempre le associazioni animaliste chiedevano a gran voce il divieto di possedere animali da parte di soggetti “pericolosi” o non in grado di prendersene cura in modo corretto e adeguato. L’Ordinanza sarà in vigore per un anno e speriamo venga letta e seguita dai molti proprietari di cani che ci sono nel nostro Paese. Utile per loro ma anche per i loro amici a quattro zampe che potranno camminare a testa alta per strada se ben equipaggiati degli accessori richiesti! Link utile: MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 6 agosto 2013 (in G.U. n. 209 del 6 settembre 2013)
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Veronica  Innominati - vedi tutti gli articoli di Veronica  Innominati



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La scelta di promulgare questa Ordinanza, dettagliata e specifica sull’argomento, deriva dalla necessità di istruire e dare delle direttive “ufficiali” per far sì che gli animali di proprietà vengano gestiti al meglio dai loro proprietari, evitando rischi di incidenti domestici e non che abbiano, come protagonisti involontari, proprio i nostri amati pets. Ma vediamo nel dettaglio quali obblighi vengono imposti in questa Ordinanza. Innanzitutto si ribadisce l’investitura diretta dei proprietari dei cani della responsabilità sia del benessere che del controllo e della conduzione del proprio cane, rispondendone direttamente in caso di lesioni o danni a persone, altri animali o cose altrui.

Questo fa sì che, predisponendo un carico di responsabilità diretto sul proprietario del cane, quest’ultimo venga direttamente chiamato in causa per il comportamento lesivo del proprio cane, aumentando, si spera, la cautela e l’attenzione rispetto alla gestione del proprio animale. La responsabilizzazione del padrone del cane si concretizza in veri e propri accorgimenti da mettere in atto quando si porta l’animale in passeggiata:
  • è obbligatorio utilizzare “guinzagli corti” (max 1,5 m.) durante la passeggiata in contesti pubblici, salvo che nelle aree cani, dove è consentito anche far sgambare il cane senza il guinzaglio
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